Chi siamo


Statuto

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CAPO I – DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. Codice Civile, un’associazione denominata “KYOTO CLUB”. L’Associazione ha sede legale in Roma, Via Genova 23 e può istituire uffici operativi anche in altre località.

Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione è stabilita a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga o anticipato scioglimento ai sensi di legge e del presente statuto.

Art. 3 – Scopi

L’Associazione non ha scopi di lucro e si propone di diffondere gli obiettivi della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e della conferenza di Kyoto, di promuoverne l’adesione sensibilizzando gli attori economici e istituzionali – tanto a livello nazionale che comunitario – verso l’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione e utilizzo di energia, nella mobilità, in agricoltura, nella gestione del territorio per la salvaguardia dell’ambiente in una prospettiva di sviluppo economico compatibile. L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi tutelando la propria indipendenza. L’Associazione adotta linee d’azione a cui i soci si conformano.

Art. 4 – Attività

La pianificazione delle attività dell’Associazione è oggetto di un documento annuale redatto dal Consiglio direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria. Nel documento annuale sono indicate le linee d’azione ovvero gli obiettivi generali dell’Associazione e sono specificate le iniziative e i progetti conseguenti.

Art. 5 – Rapporti esterni

L’Associazione nell’esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, ricevere incarichi per la gestione di progetti o iniziative diverse sempre se orientate in direzione degli scopi sociali. Spetta al Presidente – sentito il Consiglio direttivo – di decidere in merito e conseguentemente di impegnare l’Associazione.

Art. 6 – Marchio

L’Associazione è contraddistinta da un marchio che i soci in regola con le quote possono adoperare in ambiti che non suscitino equivoci sulla paternità delle iniziative, previa delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può vietare l’utilizzo del marchio qualora il socio perda i requisiti necessari, ne faccia un utilizzo improprio o incorra in una delle ipotesi di cui all’art. 10 dello Statuto.


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CAPO II – DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 – Adesione e recesso

L’adesione all’Associazione ha carattere volontario. Possono aderirvi le imprese, i consorzi e loro società, le cooperative e loro società, le associazioni, le fondazioni, gli enti e le pubbliche amministrazioni previa accettazione da parte del Consiglio direttivo della domanda d’ammissione. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio direttivo. La domanda d’ammissione all’Associazione deve essere accompagnata dalla prova dell’avvenuto versamento della quota associativa nonché dall’accettazione dello Statuto con indicazione del rappresentante del socio in seno all’organizzazione e di un suo sostituto. Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno solare.

Art. 8 – Diritti e doveri degli Associati

L’adesione dà diritto al socio di partecipare all’attività dell’Associazione nei modi stabiliti dal presente Statuto e lo impegna a rispettarne gli scopi nonché a mettere in atto azioni positive dirette a conseguire gli obiettivi generali in conformità alle linee d’azione approvate. L’impresa, il consorzio o una sua società, una cooperativa o una sua società o un ente pubblico economico così come una fondazione o un’associazione che intendano iscriversi in qualità di soci devono dimostrare di aver avviato uno o più dei seguenti processi o percorsi: essere in possesso di certificazione ambientale; sviluppare o avere sviluppato processi, prodotti o attività volti al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili, alla mobilità sostenibile e all’uso efficiente dei materiali e delle risorse; aver avviato il processo di certificazione con l’impegno a concluderlo entro un triennio dall’iscrizione. Nel caso di imprese multisito, si fa riferimento alla maggioranza delle unità produttive o alla singola unità interessata all’adesione. Le associazioni e le fondazioni o le pubbliche amministrazioni, invece, debbono dimostrare di avere finalità o avere intrapreso azioni o percorsi convergenti con gli scopi sociali.

Art. 9 – Contributi

I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio direttivo. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo debbono intendersi a fondo perduto, non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, non creano diritto di partecipazione né quote indivise, né trasmissibili a terzi a nessun titolo. La quota d’adesione deve intendersi riferita all’anno di calendario e non è frazionabile nel caso d’adesione in corso d’esercizio. Le quote di rinnovo devono essere versate entro il 30 Giugno dell’anno per cui si vuole rinnovare l’adesione all’Associazione.

Art. 10 – Cessazione della qualità di Associato

Il socio perde tale qualifica:

  • per recesso;
  • per comportamenti gravemente in contrasto con gli scopi statutari previa decisione dell’Assemblea.

La cessazione dalla qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo. Le dimissioni dall’Associazione per essere valide e, quindi, esonerare dall’obbligo di versamento della quota sociale, debbono essere fatte conoscere all’Associazione con raccomandata a.r. entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello a partire dal quale si vogliono far decorrere. La perdita della qualità di socio obbliga l’ex associato a non utilizzare più denominazione e marchio dell’Associazione. La morosità nel pagamento di due quote consecutive è considerato comportamento gravemente in contrasto con gli scopi statutari; il socio, in tal caso, rimane in ogni caso obbligato per le quote non corrisposte.


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CAPO III – DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • il Presidente e i Vicepresidenti;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche debbono intendersi gratuite.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti designati da ciascun socio che siano in regola con il versamento dei contributi. Ciascun socio ha diritto a un solo voto. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di suo impedimento da uno dei due Vicepresidenti.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando un decimo degli Associati ne faccia espressa richiesta mediante avviso scritto, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail con ricevuta di ricezione, inviato a ciascun socio almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora per l’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Art. 14 – Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione essa è valida qualsiasi sia il numero di presenti. Sono riservate alla competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • l’elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti quali componenti del Consiglio direttivo e dei membri del Collegio dei revisori;
  • l’approvazione delle linee d’azione proposte annualmente dal Consiglio direttivo;
  • l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  • la costituzione di uffici operativi;
  • l’accettazione di contributi straordinari, lasciti e liberalità;
  • l’esclusione dell’associato, l’azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per l’approvazione del bilancio. Sono riservati all’Assemblea straordinaria: l’approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la conseguente destinazione dei fondi residui. L’Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo è regolarmente costituita quando siano presenti almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni che riguardano scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è nominato dall’Assemblea tra i propri componenti ed è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di suo impedimento, da uno dei due Vicepresidenti. È facoltà del Presidente e dei due Vicepresidenti, nel corso del loro mandato, di coinvolgere stabilmente nelle attività del Consiglio direttivo un numero massimo di due persone scelte tra i soci.

Art. 16 – Convocazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o uno dei Vicepresidenti ne facciano richiesta mediante avviso scritto, anche a mezzo telegramma o telefax o e-mail con ricevuta di ricezione, inviato a ciascun componente almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora per l’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.

Art. 17 – Deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando siano presenti due componenti e delibera a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Consiglio direttivo:

  • accetta le domande di adesione e decide sulla risoluzione del legame associativo nei casi di cui all’art. 10;
  • propone annualmente all’Assemblea il piano delle attività di cui al precedente art. 4;
  • può nominare un Direttore scientifico e un Direttore operativo dei quali definire ruoli, mansioni e deleghe;
  • compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in ossequio alle linee di azione deliberate dall’Assemblea;
  • predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo; decide sulle richieste di utilizzo del marchio o ne fa divieto;
  • propone all’Assemblea di accettare o no, contributi straordinari, lasciti e liberalità;
  • può individuare i componenti di un Comitato scientifico cui assegnare l’incarico di redigere pareri e proposte o di farsi genericamente assistere.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno dei suoi membri oppure, per il tramite del Presidente e limitatamente a determinati atti o categorie di atti, anche a soggetti terzi.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente è eletto tra i soci dall’Assemblea ordinaria con cadenza triennale. Egli fa parte di diritto del Consiglio direttivo e ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle delibere di tale organo oltre che dell’Assemblea. I Vicepresidenti, nel numero di due, sono eletti tra i soci con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente e fanno parte di diritto del Consiglio direttivo. Essi coadiuvano il Presidente e ne fanno le veci nel caso di suo impedimento. Il Presidente può conferire procure speciali ai Vicepresidenti per il compimento di determinati atti e può delegare parte dei suoi poteri anche a soggetti terzi.

Art. 19 – Pubblicità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea, del Presidente e del Consiglio direttivo che abbiano rilevanza esterna e/o economica debbono essere rese note a tutti i soci inviando a ciascuno, con cadenza periodica, l’elenco delle deliberazioni assunte. I soci hanno diritto di richiedere copia del verbale completo relativo alle decisioni che maggiormente li interessano.

Art. 20 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dall’Assemblea su designazione dei soci. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio direttivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.


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CAPO IV – DEL FONDO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 21 – Fondo dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai contributi annui versati dagli associati;
  • dalle elargizioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione o dalla devoluzione di beni a qualsiasi titolo fatta a favore dell’associazione medesima;
  • dai finanziamenti pubblici e privati su progetti;
  • dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
  • dagli investimenti.

Con il patrimonio, l’Associazione provvede alle spese ordinarie di funzionamento e al finanziamento delle iniziative approvate dal Consiglio direttivo che non abbiano fonte autonoma di sostentamento economico.

Art. 22 – Amministrazione del fondo e bilanci

L’Associazione non avendo scopi di lucro, deve destinare al finanziamento diretto o indiretto d’iniziative congrue alle finalità statutarie fino al novanta per cento dei propri proventi previa deduzione degli investimenti e delle spese di funzionamento. In caso d’incapacità di spesa, le risorse eccedenti potranno essere attribuite all’attività dell’anno successivo.

Art. 23 – Destinazione del fondo in caso di scioglimento anticipato

In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione il patrimonio residuo è destinato, previa delibera dell’Assemblea straordinaria, a soggetti con finalità analoghe.


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